AIRosa ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA ROSA   
Roseto "Niso Fumagalli" - Villa Reale Monza - Italy
 

Statuto


Consiglio direttivo

Presidente: Silvano Fumagalli 
Vice Presidente: Elena Motta 
Consiglieri: Massimiliano Baldan, Ambrogio Cantù,  Anna Furlani Pedoja, Luciana Lupi Timini, Tina Ponzellini

Statuto

ART.1 - DENOMINAZIONE E SIGLA

È costituita un'associazione sotto la denominazione: " Associazione Italiana della Rosa E.T.S." o, più brevemente, " A.I.R. E.T.S.".


ART. 2 – SEDE

L’Associazione ha la sede in Monza (MI) Villa Reale di Monza.


ART. 3 – SCOPO

3.1 L’Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.2 L’associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, l’associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si propone di diffondere la conoscenza delle rose, della loro coltivazione, e di incoraggiare, migliorare ed estendere la coltivazione della rosa a mezzo di sperimentazione, esposizioni, pubblicazioni, concorsi ed altre attività per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L’Associazione ha espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 

3.3 L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.4 Al conseguimento dei propri fini l’associazione provvede con: 

  1. quote associative annuali e contributi straordinari degli associati;
  2. contributi dei privati;
  3. contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  5. contributi, erogazioni e lasciti diversi; 
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle iniziative promosse dall’Associazione stessa, delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
  10. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore. 

ART. 4 – UTILI E PATRIMONIO

4.1 L’Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa
direttamente connesse. 

4.2 Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: 

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  2. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
  3. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

4.3 Le somme versate per le quote associative annuali di adesione all’Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.


ART. 5 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

5.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

5.2 Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

5.3 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.


ART. 6 – SOCI

6.1 Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge) che, per passione, coltivano la rosa o, in qualche modo siano interessati alla coltivazione del predetto fiore e condividano le finalità che l'Associazione si propone e l’impegno ad approvare e osservarne lo Statuto e i Regolamenti.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Per essere ammessi in qualità di soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza [sede legale], indirizzo mail (al quale verranno inviate tutte le comunicazioni dell’Associazione);

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. 

6.2 Il numero degli associati è illimitato.

6.3 I soci possono essere di qualsiasi nazionalità. 

6.4 L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. 

I dati dei soci di cui al punto 6.1 lettera a) sono annotati nel libro soci dell’Associazione. 

6.5 L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore d'età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, sempre che il socio sia in regola con il versamento della quota associativa.

6.6 Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la somma che verrà d'anno in anno stabilita dal consiglio direttivo.

6.7 Sono soci sostenitori coloro che vengono ammessi con tale qualifica dal consiglio direttivo, a suo insindacabile giudizio; essi versano almeno una quota pari a 40 volte quelle versate dai soci ordinari.

6.8 Saranno eletti ai sensi dell’art. 10.4 n. 3, per un anno o a vita, a soci onorari coloro che, nell'ambito di quanto previsto dall’art. 3, si distingueranno per meriti particolari.

6.9 La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

6.10 Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa.

6.11 In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento d'esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.


ART. 7 – DIRITTI DEI SOCI

7.1 Ciascun socio ordinario avrà diritto ad un voto per ogni argomento posto all’ordine del giorno nell’Assemblea dei Soci. 

Tale voto potrà essere esercitato anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega potrà essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione. Ciascun delegato non potrà farsi portatore di più di tre deleghe.

7.2 Ciascun socio, in regola con la quota associativa, riceverà la pubblicazione edita a cura dell’Associazione e potrà partecipare alle esposizioni, ai concorsi ed agli eventi secondo le norme che verranno stabilite di volta in volta. 


ART. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

8.1 Sono organi dell’Associazione

1) L’Assemblea dei soci.

2) Il consiglio direttivo.

3) Il presidente del consiglio direttivo che ha anche la qualifica di presidente dell’Associazione.

4) L’Organo di controllo


ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata mediante avviso individuale dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, o, ove sussistano motivi particolari, entro il più ampio termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’avviso deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché con qualunque mezzo da inviarsi a ciascun socio (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché con prova dell’invio.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea sceglie fra gli intervenuti il proprio Presidente ed un Segretario i quali costituiscono l’ufficio di Presidenza a cui potranno unirsi come scrutatori due o più soci ugualmente scelti dall’assemblea.

9.2 All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

9.3 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 

9.4 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. 

9.5 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione può avvenire a scrutinio segreto.


ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque a un massimo di sette membri nominati dall’Assemblea tra i Soci ordinari, sostenitori ed onorari, il numero degli Amministratori è di volta in volta stabilito dall’Assemblea.

I membri del consiglio direttivo e il Presidente durano in carica per un periodo di tre anni, e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

10.2 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del Presidente del Consiglio e di un Vice Presidente (anche con funzioni di Tesoriere) scelti fra i Consiglieri stessi.

Sempre nella prima riunione il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Segretario dell'Associazione (anche non socio).

10.3 Il Consiglio Direttivo investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, promuove le diverse attività, sovraintende all’amministrazione del patrimonio e cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei soci.

10.4 In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

1) Sullo Statuto dell’Associazione da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea dei soci.

2) Sulla compilazione dei regolamenti relativi alle mostre e ai concorsi.

3) Sull’ammissione, sull’estromissione dei soci, e sull’elezione dei soci onorari.

4) Sulla convocazione dell’Assemblea dei soci e sugli argomenti da porre all’ordine del giorno.  

5) Sulla scelta dei membri per l’eventuale formazione di Comitati Esecutivi. 

Inoltre il Consiglio direttivo:

6) Redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

7) Determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

8) Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale

10.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti alla riunione. In caso di parità, nelle 

votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera, nonché con qualunque mezzo da inviarsi a ciascun membro (consegna brevi manu, e-mail, fax), quando il presidente lo ritenga utile o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

10.7 Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più comitati esecutivi composti da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, i quali sono tenuti a riferire periodicamente al Consiglio Direttivo. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate al punto 10.4 punto 6.


ART. 11 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

11.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha anche la qualifica di Presidente dell’Associazione.

11.2 Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.3 Il Presidente ha inoltre le seguenti attribuzioni:

1) convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

2) convoca, su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci.

3) Adotta in caso di necessità e salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo stesso.

4) vigila sull’Amministrazione del patrimonio dell’Associazione.

11.4 Il Presidente, in caso d'assenza o d'impedimento, è sostituito dal Vice Presidente di cui all’art. 10.2.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici Uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.


ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO 

12.1 L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore, artt. 30 e 31.

12.2 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.

12.3 Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, art. 31, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

12.4 L’Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

12.5 L’Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.

12.6 I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c..

12.7 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.


ART. 13 – SCIOGLIMENTO

13.1 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

13.2 In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi motivo, l’Assemblea dei Soci procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ART. 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà devoluta al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza d'accordo alla nomina dell’arbitro, provvederà il Presidente dell’Ordine del Collegio Notarile di Milano.


ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.


IL PRESIDENTE
Silvano Fumagalli


IL SEGRETARIO
Luciana Lupi Timini